esenzioni - Santoro

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esenzioni

IMPORTANTE
Il Decreto Commissariale N° 51 del 30 maggio 2013 dispone che il codice di esenzione  
E05  è  valido fino al 30-06-2013.

Dal 01-07-2013


Il codice di esenzione  
E05  verrà sostituito con il codice esenzione  E10  "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo (non più reddito ISEE) non superiore a 13.000 euro".
L'elenco dei soggetti esenti con reddito familiare inferiore a 13.000 mila euro sarà generato in automatico dal Sistema Tessera Sanitaria, sulla base dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate,dall' INPS,dal Ministero del Lavoro. Pertanto gli aventi dritto, potranno fruire dell' esenzione del ticket regionale senza nessuna interruzione.
Gli assistiti in possesso del codice  E08  (Trapiantati d'organo) sarà sostituito dal codice di esenzione  
E18  " cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo (non più reddito ISEE)non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati alle proprie patologie".
I cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti (codice  O da 001 a 056) limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie, continueranno a fruire dell'esenzione solo se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo (non più reddito ISEE) non superiore a 36.151,98 euro.

Dal 20-06-2013


I cittadini che ritengono di essere in possesso dei requisiti di reddito previsti  per i codici di esenzione  
E10,  E18, e per le malattie croniche (O da 001 a 056) potranno verificare dal proprio medico curante (MMG e/o PLS), o presso il Distretto Sanitario di appartenenza se il loro nominativo risulta nel nuovo elenco degli esenti.

Se il proprio nominativo è presente, l' esenzione sarà automatica.

In caso contrario gli utenti che ritengono di avere i requisiti, ma il nominativo non è presente nell'elenco, dal 01-07-2013 potranno presentare l'autocertificazione ai Distretti di appartenenza dichiarando di aver prodotto nell'anno 2012 un reddito inferiore ai limiti previsti per l'esenzione


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